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Formazione specifica nel settore edile: aggiornamento ogni 3 anni tra accordi Stato-Regioni e contrattazione collettiva

Nel settore edile la formazione sulla sicurezza continua a rappresentare uno degli obblighi più controllati dagli organi ispettivi. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, sono state ridefinite molte regole sulla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008.

La particolarità del settore edile: aggiornamento ogni 3 anni

Nel comparto edilizia continua ad applicarsi la previsione introdotta dal CCNL Edilizia del 3 marzo 2022, secondo cui l’aggiornamento della formazione lavoratori sicurezza deve essere effettuato ogni 3 anni e non ogni 5 anni come previsto in generale dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 e confermato dal nuovo Accordo 2025.

Questo significa che:

  • per i lavoratori del settore edile l’aggiornamento sicurezza di 6 ore diventa triennale;
  • l’obbligo riguarda i lavoratori assunti con applicazione del CCNL Edilizia;
  • la periodicità triennale si applica dal primo aggiornamento successivo all’entrata in vigore del CCNL 2022.

Tale disciplina risulta più rigorosa rispetto allo standard generale fissato dall’Accordo Stato-Regioni e, proprio per questo motivo, prevale sul piano applicativo all’interno del settore.

La ratio della previsione appare evidente. L’edilizia rappresenta storicamente uno dei comparti a più elevato indice infortunistico, caratterizzato da:

  • continua evoluzione delle lavorazioni;
  • elevata presenza di rischio interferenziale;
  • frequente utilizzo di lavoratori somministrati o in subappalto;
  • forte variabilità organizzativa dei cantieri;
  • presenza di rischi gravi quali cadute dall’alto, seppellimento, movimentazione carichi, rischio elettrico e uso di macchine complesse.

In tale contesto, la formazione periodica assume una funzione sostanziale e non meramente formale. La previsione di aggiornamenti più ravvicinati mira pertanto a garantire:

  • consolidamento delle competenze operative;
  • continuo riallineamento alle evoluzioni tecnologiche;
  • mantenimento della consapevolezza del rischio;
  • riduzione della “normalizzazione” delle prassi pericolose.

Dal punto di vista giuridico, non si tratta di una “deroga” in senso tecnico alla normativa nazionale, bensì di un innalzamento del livello di tutela operato dalla fonte pattizia.

LA NATURA INTEGRATIVA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il rapporto tra Accordo Stato-Regioni e CCNL deve essere letto alla luce del principio generale di miglior favore in materia prevenzionistica. L’art. 2087 c.c., unitamente ai principi costituzionali di cui agli artt. 32, 35 e 41 Cost., impone infatti un’interpretazione estensiva delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La contrattazione collettiva può quindi:

  • integrare la disciplina generale;
  • introdurre obblighi aggiuntivi;
  • prevedere percorsi specialistici ulteriori;
  • aumentare frequenza e durata della formazione.

Non può invece comprimere il livello minimo di protezione fissato dalla normativa nazionale.

Sotto questo profilo, il CCNL svolge una funzione di adattamento della disciplina generale alle peculiarità organizzative e tecniche del singolo comparto produttivo.
Il settore edile rappresenta l’esempio più noto, ma non l’unico. In questo quadro, la contrattazione collettiva svolge una funzione essenziale di “territorializzazione” e “settorializzazione” della tutela. L’edilizia costituisce il paradigma più evidente di tale processo.
La scelta del CCNL di anticipare l’aggiornamento a cadenza triennale riflette infatti la consapevolezza che, in comparti ad alta incidentalità, l’intervallo quinquennale previsto in via generale possa risultare eccessivamente lungo rispetto all’evoluzione concreta dei rischi operativi.

CONCLUSIONI

  • se l’impresa applica il CCNL edilizia, il rispetto del contratto collettivo diventa obbligatorio nei rapporti di lavoro;
  • tuttavia il mancato aggiornamento entro 3 anni non integra automaticamente la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, perché la norma statale continua a prevedere il quinquennale.

In pratica:

  • sotto il profilo “81/08 puro”, difficilmente un ispettore ASL contesterebbe la mancata formazione al terzo anno se il quinquennio non è ancora scaduto;
  • ma sotto il profilo contrattuale/lavoristico l’azienda potrebbe risultare inadempiente rispetto al CCNL applicato. Alcune interpretazioni richiamano anche l’art. 509 c.p. (oggi depenalizzato con sanzione amministrativa).

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