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Infortuni sul lavoro, responsabilità 231 non automatica

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La sentenza della Cassazione n.22256 dell’8 giugno 2021 ha stabilito che l’omissione della cautela non basta per condannare la società.

Con questa sentenza viene messo un freno all’estensione a dismisura della responsabilità nei confronti della società che ha valutato erroneamente il rischio laddove l’omessa adozione delle cautele possa essere riconducibile a una sottovalutazione del rischio o ad un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori, e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica.

Quando si configura la responsabilità dell’ente?

L’ente è responsabile se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, quindi se ha agito allo scopo di risparmiare sui costi di impresa ed ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

La sentenza chiarisce che:

  • il giudice deve valutare se l’omessa adozione delle cautele sia riconducibile a una semplice sottovalutazione del rischio;
  • occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse.

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