logologo-stickylogologo
  • Home
  • Chi Siamo
    • Documentazione
    • Area Normative
    • Hanno scelto Sipar
    • Dicono di noi
  • I Nostri Servizi
    • Consulenza
    • Igiene Industriale
    • Fit Test
  • Formazione
    • Formazione (FAD Asincrona Customizzata)
    • Formazione (FAD Asincrona)
    • Formazione (FAD Sincrona)
    • Calendario corsi
  • Le Nostre Piattaforme
    • Validok – Piattaforma Contractor
    • Creodok – Piattaforma HSE
    • Piattaforma HSE COMPLIANCE
  • News
  • Contatti
✕

DL lavoro n. 48/2023: modifiche in tema di salute e sicurezza

"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", è il recente decreto- legge n. 48 del 4 maggio 2023, che ha introdotto alcune importanti novità anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L’aggiornamento sulla prevenzione del lavoro è tra le novità più rilevanti rientranti nel Decreto, attraverso la diretta modifica del D.Lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli Obblighi generali del datore di lavoro e del dirigente, viene modificato secondo due diverse fattispecie. Il primo comma, lett. a), è integrato con la previsione di fattispecie in cui il datore di lavoro e il dirigente, siano obbligati alla nomina del medico competente (MC) in materia di sicurezza dei lavoratori. Si introduce infatti l’esplicito obbligo di nomina oltre che per i casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, anche qualora emerga a seguito della valutazione dei rischi, che rappresenta infatti un concetto più ampio e non espressamente vincolato a condizioni specifiche espresse nel Testo Unico (es. lavoratori esposti al rischio da amianto).

Il comma 3, con il n. 3-bis) viene invece ampliato, quest’ultimo disciplina i doveri delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali i quali, sono da ritenersi così assolti, con l’effettuazione della valutazione dei rischi citata al precedente comma 3.2, ed alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili. La valutazione deve essere congiunta, tra l’amministrazione scolastica ed il proprietario dell’immobile, coordinando e programmando gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria).

L’art. 21, comma 1, lett. a), riporta obblighi a carico di lavoratori autonomi e impresa famigliare di cui all’art. 230 bis del c.c. Viene anch’esso ad essere esteso con il dovere in capo a detti soggetti, di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.lgs. 81/2008), rimanendo immutata nel la sanzione prevista per la violazione dell’originario comma a), disciplinata dall’art. 60, co. 1 lett. a): contravvenzione dell’arresto fino ad un mese o l’ammenda da € 219,20 a 657,60 €. Si estende quindi il campo di applicazione soggettivo del D.Lgs. n. 81/2008 alle opere provvisionali, che dovranno essere così eseguite a regola d’arte anche da parte dei lavoratori autonomi e dai componenti delle imprese famigliari. In capo a queste ultime era già previsto l’obbligo di cui all’art. 96, co. 1, ovvero redigere il piano operativo di sicurezza, rimanendo tuttora invece escluso per i lavoratori autonomi che non rappresentano un soggetto organizzato.

L’art. 25, sugli obblighi del medico competente, viene modificato con l’introduzione, al primo comma, di due nuove fattispecie: lett. e-bis) e n-bis). Nella prima, il medico competente durante la visita medica preventiva in fase di assunzione o di pre-assunzione, dovrà chiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e dovrà valutarne i contenuti ai fini del nuovo giudizio d’idoneità alla mansione specifica. In caso di oggettiva impossibilità di reperimento è previsto di procedere ex novo ad una valutazione anamnestica e di idoneità. La lett. n-bis) permette al medico compente in caso di impedimento derivante da gravi e motivate ragioni (es. motivi di salute), di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto in possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 81/08 previsti per la nomina a medico competente. La sostituzione è temporanea per il periodo di giustificato impedimento, qualora l’impedimento diventi definitivo, il medico competente dovrà comunicare al datore di lavoro la necessità di nominare ex novo un altro medico competente.

Per quanto riguarda l’art. 37, comma 2, sui contenuti minimi della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, viene integrato (lett. b-bis) da una previsione che dovrà essere contenuta nel nuovo accordo sulla formazione e che peraltro doveva essere già adottato entro il termine “ordinatorio” del 30 giugno 2022. Oltre all’individuazione della durata, dei contenuti minimi della formazione obbligatoria e della verifica di apprendimento, dovrà essere data attuazione alla novella che prevede il monitoraggio e il controllo sulle attività formative da parte dei soggetti che erogano la formazione e i destinatari della stessa. Prevederà un mutuo riconoscimento degli accreditamenti regionali e un adeguato modello sanzionatorio a carico degli Enti di formazione.

“I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente”, con questa previsione è stato sostituito il contenuto dell’art. 71, co. 12. Si tratta del coordinamento letterale con la norma di cui al comma 11, e riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature indicate nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. I verificatori privati, analogamente a quelli del settore pubblico, rimangono confermati nella loro qualifica di incaricati di pubblico ai sensi dell’art. 358 del codice penale e questo comporta sia responsabilità proprie, ma anche tutele più pregnanti derivanti dalla funzione pubblica esercitata.

Modifica formale per l’art. 72, comma 2, dove si fa riferimento al nolo a freddo e quindi alla locazione di macchinari senza operatore. In questo caso, a carico del noleggiatore o concedente in uso (anche gratuitamente), sorge l’obbligo di acquisizione e di conservazione - per tutta la durata del noleggio o della concessione - di una dichiarazione che indichi i nominativi dei lavoratori che utilizzeranno le attrezzature, e attesti che i medesimi soggetti abbiano ricevuto la formazione e l’addestramento richiesti. Tale dichiarazione (autocertificativa), richiama le già note dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

All’art. 73, co. 4, viene aggiunto il nuovo co. 4-bis, che estende anche al datore di lavoro - lavoratore l’obbligo di formazione e addestramento sulle attrezzature che richiedono conoscenze e abilità particolari.

Si segnalano inoltre l’aggiunta di requisiti professionali per esercitare il ruolo di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in cantiere, previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08. Dal 4 luglio 2023 viene infatti riconosciuta validità anche al Titolo di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, classe L/SNT/4. Il titolo di laurea abilitante, deve essere integrato con l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni e con la frequenza di un corso di formazione di 120 ore per coordinatori.

Successivamente i professionisti dovranno mantenere i requisiti acquisiti, frequentando nel quinquennio successivo all’abilitazione corsi di aggiornamento o partecipare a convegni per un totale netto di 40 ore.

Infine il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene incremento, per l'anno 2023, di ulteriori 5 milioni di euro.

Leggi il Dl-Lavoro-48-2023

Post correlati

Corso di Formazione “Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro”


Continua

Corso di aggiornamento professionale per Tecnico Competente in Acustica – Modulo VIII – 9 e 10 dicembre


Continua

Nuovo DL 159/2025: misure urgenti per la salute e la sicurezza


Continua

DL lavoro n. 48/2023: modifiche in tema di salute e sicurezza

Sipar S.r.l. è un’azienda con esperienza ventennale che offre Servizi di Consulenza e Formazione in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente, all’interno della quale operano diversi professionisti con specializzazioni complementari.

Link utili

  • Chi Siamo
  • I Nostri Servizi
  • Formazione
  • News
  • Il mio account
  • Carrello
  • Contatti

Contatti

Via Casilina Sud, 132/c
03013 Ferentino (FR)

Tel. 0775/242026
Fax 0775/244625
info@siparsrl.com

Seguici sui social

Iscriviti alla nostra Newsletter


    Acconsento al trattamento dei miei dati personali.

    ©2025 Sipar s.r.l. All Rights Reserved | Privacy Policy | Powered by CB&C Lab
    ✕

    Accedi

    Password dimenticata?

    Creare un account?

    • Negozio
    • Il mio account
    • 0 Carrello