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Rischi per danni da calore: i chiarimenti dell’INL

Le alte temperature rappresentano un rischio sempre più elevato durante il periodo estivo, per questo già da alcuni anni l’INL ha portato all’attenzione questa problematica, attraverso vari provvedimenti a cui si aggiunge la nota 13 luglio 2023, prot. 5056, con la quale ha diffuso una serie d’istruzioni operative alle proprie strutture periferiche.

Il nuovo provvedimento prevede due punti fondamentali:

  • la ricostruzione dell’obbligo della valutazione dei rischi da calore e degli strumenti operativi ai quali aziende e professionisti possono fare riferimento;
  • l’accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Relativamente al primo punto si ricorda che il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

I fattori che vanno presi in considerazione, sia sul piano valutativo che ispettivo, per definire le misure atte ad affrontare i rischi del lavoro in condizioni di alte temperature sono in primo luogo gli orari di lavoro, che comprendono le ore più calde con elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00), ma anche le caratteristiche delle mansioni e, in particolare, quelle attività all’aperto che richiedono un intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di DPI.

Inoltre sono da prendere in considerazione l’ubicazione del luogo di lavoro e la dimensione aziendale; nonché le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, genere).

Vengono riportati inoltre una serie di utili strumenti operativi per effettuare la valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure, come la documentazione presente sul Portale Agenti Fisici, o sul sito dell’INAIL; oltre a diverse norme tecniche presenti nella banca dati UNI.

L’INL ha chiesto pertanto al proprio personale di porre attenzione alla presenza nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel Piano operativo di sicurezza (POS), riguardante i cantieri temporanei o mobili, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa.

Nella nota viene ricordato che nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende posso richiedere la CIGO.

Leggi la nota 5056_2023

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