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Il RLS può essere penalmente perseguibile

La sentenza della Cassazione n. 38914 del 25 settembre 2023, estende al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) la responsabilità penale, in termini di concorso, per un incidente occorso sul luogo di lavoro, che ha procurato la morte del lavoratore interessato.

L’attenzione della Corte di Cassazione sembra essere stata in particolare rivolta al comma h) dell’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 che prevede, tra le attribuzioni dell’RLS, quella di promuovere « (…) l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori (…)». Pertanto, un ruolo partecipativo della governance della sicurezza, incentrata comunque sul ruolo del datore di lavoro che, in questa fattispecie, è stato condannato per l’omessa valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.

Tale procedimento scaturisce da un infortunio mortale occorso ad un lavoratore che, assunto come impiegato tecnico, era stato adibito a magazziniere senza averne avuto la corrispondente formazione. Nel corso di operazioni di stoccaggio, il Lavoratore, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello stesso ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso di tali tubolari che gli rovinavano addosso.

Il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile, già nel giudizio di merito, confermato dalla Suprema Corte, di colpa generica e colpa specifica per avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro, acconsentendo che il lavoratore effettuasse operazioni di magazziniere senza la corrispondente formazione e senza che tali mansioni rientrassero nel contratto di lavoro.

Anche l’RLS è stato ritenuto responsabile, a titolo concorsuale, dell’omicidio colposo occorso.

La Suprema Corte, confermando anche in questo caso quanto già statuito in appello, aveva ritenuto l’RLS responsabile per avere cagionato l'infortunio, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore in questione, del carrello elevatore.

L’RLS imputato, nella ricostruzione dei Giudici di legittimità, non aveva in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore poi deceduto fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

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