È stato adottato il 18 maggio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la Direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.
Il decreto interministeriale del 18 maggio 2021 sostituisce l'Allegato XXXVIII al D. Lgs 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva n. 2019/1831/UE.
Nell’allegato sono stati aggiunti i seguenti 10 agenti chimici:
• 2-fenilpropano (Cumene)
• 4-amminotoluene
• Acetato di isobutile
• Acetato di n-butile
• Acetato di sec-butile
• Alcool isoamilico
• Anilina
• Clorometano
• Trimetilammina
• Tricloruro di fosforile
Tra gli agenti chimici figuranti di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d’esposizione professionale) “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.
Normativa di riferimento
– Direttiva (UE) 2019/1831 del 24 ottobre 2019 – Gu L n. 279/31 del 31 ottobre 2019
– Direttiva 98/24/CE del 7 aprile 1998 – Gu L n. 131/11 del 5 maggio 1998
– Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu Serie generale n.101 del 30 aprile 2008 – Supplemento ordinario n. 108