Differenza tra costi e oneri della sicurezza
- I costi della sicurezza, a capo della committente, vengono esplicitati dal CSP all’interno del PSC (art.100, d.lgs.81/08) e rappresentano le spese che devono essere messe in atto per gestire le interferenze all’interno del cantiere (es. dispenser di igienizzante, disinfezione periodica degli spazi comuni, ecc.).
- Gli oneri sono invece quelle spese che afferiscono all’esercizio dell’attività lavorativa svolta, sono quindi a capo del “datore di lavoro” della singola azienda. Vengono determinati dal Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP e RLS. Possono distinguersi in generali (es. formazione e informazione specifica dei lavoratori su tematiche COVID-19, visite mediche, ecc.), oppure correlati alle specifiche condizioni di lavoro (es. utilizzo di DPI).
Molto spesso, nella redazione dei PSC, vengono inserite spese riguardanti misure di prevenzione e protezione per la mitigazione del rischio da COVID-19 i quali non costituiscono costi, ma oneri della sicurezza. Questo fa sì che i costi, erroneamente classificati come tali, vadano a capo della committente e non della singola impresa esecutrice.
A tal proposito, le indicazioni riguardo la distinzione costi e oneri sono state fornite da ITACA nelle
“Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza COVID-19”, più precisamente nell’allegato contenente l’elenco delle misure anti-contagio COVID-19. Quest’ultimo contiene anche tutti quegli oneri che, secondo prescrizione del CSP, del CSE, o eventualmente per prescrizione del medico competente, possono essere considerati come costi.
Nel documento ITACA, specificatamente per i cantieri attualmente aperti e per quelli che saranno consegnati durante la fase di emergenza, è stato prescritto, a singola valutazione delle sedi competenti, un aumento delle spese generali in un “range” compreso tra lo 0.50% e il 4%. A Tal proposito, ogni regione ha provveduto a stabilire il proprio range degli oneri riconosciuti all’appaltatore per la messa a punto delle misure anti-contagio.
Sempre nell’allegato al documento ITACA sono riportati i costi da COVID-19. Tra questi l’obbligo di notifica alle autorità sanitarie nel caso di persone affette dal virus; la modalità di accesso dei fornitori e l’individuazione di postazione igienica al servizio dei fornitori esterni (in accordo con quanto espresso al punto 2 del
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” del 24 aprile 2020)
Nel caso di cantieri in cui non si preveda la redazione del PSC (CSE non nominato), è necessario far riferimento al parere del MIT del 5 luglio 2020, dove viene stabilito che i costi della sicurezza anti-covid debbano essere espressi dal RUP o dal Responsabile dei lavori.
In ogni caso, è necessario avere indicazioni più precise possibili sulle spese da affrontare per l’approntamento delle misure da COVID-19. Per questo motivo in tabella sono state riportate alcune voci del prezzario della Regione Lazio (estratto dalla “
Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio” approvata dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n.955/2020).