Due sono le principali novità per il sostegno e la tutela delle imprese nella lotta alle limitazioni e problematiche causate dall’emergenza COVID-19.
Come anticipato nei giorni scorsi, il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020, aggiornando però gli allegati 9 e 15, che vengono quindi sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
Gli allegati sostituiti sono:
— Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020.
Allegato 9 – DPCM 11 giugno 2020, Allegato 1 DPCM 14 luglio 2020
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Rilancio”), in corso di conversione, introduce crediti di imposta per somme impiegate per adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (artt. 120 e 125):
— per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro);
— per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione).
Il 10 luglio 2020 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento Prot. n. 259854/2020 e la circolare n. 20/E con le seguenti indicazioni operative.
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta di cui sopra comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020 mediante il modello: “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, scaricabile con le relative istruzioni per la compilazione della comunicazione dal sito della Agenzia delle Entrate. Sempre sul sito dell’Agenzia è possibile consultare l’Elenco delle attività ammesse a fruire del credito di imposta.
Termini per le comunicazioni:
Per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro la finestra è dal dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, vanno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020;
Per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione si va dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e succ.e mod. mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quando disposto dall’art. 122, comma 2, lett. c) e d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. È stato stabilito che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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