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COVID-19: piani di vaccinazione in azienda. Il protocollo firmato.

vaccino 1
Il 6 aprile 2021 in sede di Conferenza Stato Regioni è stato firmato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Il protocollo è stato condiviso tra le parti sociali e promosso dal Governo.

Da tempo i sindacati chiedevano, soprattutto per le categorie di lavoratori più a rischio, l’opportunità di vaccinazione anche nei luoghi di lavoro supportati, in questo, dalle stesse aziende non solo interessate ad assicurare ai propri lavoratori adeguati livelli di protezione, ma anche alla prosecuzione delle proprie attività produttive.
Punti fondamentali del protocollo sono: la disponibilità di vaccini (prima di maggio le vaccinazioni sui luoghi di lavoro non inizieranno), la disponibilità dell’azienda, la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini, l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale, la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Di seguito alcuni dei contenuti del protocollo.

I PIANI DI VACCINAZIONE AZIENDALI
- I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, con il supporto delle Associazioni di categoria possono attuare piani aziendali per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro per il personale che ne faccia richiesta. La vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

- Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà e con il supporto del medico competente.

- I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili.
I COSTI
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sono a carico dei Servizi Sanitari Regionali.
NESSUN OBBLIGO
Tutte le parti sottoscrittrici si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente. Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte.
LE INFORMAZIONI SULLA VACCINAZIONE
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi e raccoglierà il consenso informato, il triage relativo allo stato di salute e il consenso alla tutela della riservatezza di ciascuno.
LA SOMMINISTRAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO
- Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

- Per la somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione e deve assicurare la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

- E’ previsto un corso di formazione specifico per i medici competenti ed al personale sanitario e di supporto con il coinvolgimento dell’INAIL.
IL MEDICO COMPETENTE
I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL.
CONVENZIONI
I datori di lavoro possono anche fare ricorso a strutture sanitarie private, anche concludendo specifiche convenzioni , per il tramite delle Associazioni di categoria per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini.
Il Protocollo è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19 .
SCARICA QUI IL PROTOCOLLO PIANI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2/Covid-19 NEI LUOGHI DI LAVORO
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