Con DECRETO 30 giugno 2021 il Ministero della Salute torna sui parametri del Cromo nelle acque - in modifica dell’allegato I, parte B, parametri chimici, del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - e stabilisce il dimezzamento dei livelli di questo metallo nelle acque potabili.
La direttiva (UE) 2020/2184, sulla base del principio di precauzione, prevede l'adozione di un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 μg/l, da soddisfarsi al più tardi entro il 12 gennaio 2036, e stabilisce il valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data: nell'ottica di perseguire la massima tutela per la salute umana e in ossequio al principio di precauzione, i Ministeri emananti ritengono appropriato anticipare al 12 gennaio 2026 l'entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 μg/l, previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del 12 gennaio 2036, in essa stabilito.
Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026, ovvero:
a) acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
d) acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l'11 gennaio 2026 è pari a 50 µg/l.