Gestione dei rifiuti da manutenzione
Il D.Lgs. 116/2020 ha modificato in maniera significativa il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione.
Questa categoria di rifiuti è disciplinata all'interno della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nella quale possono essere distinte due tipologie di rifiuti da manutenzione: rifiuti da manutenzione generica e da manutenzione specifica. Per quanto riguarda i primi, il comma 19 dell'art. 193 del T.U.A. dispone che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerino prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tale attività. Lo stesso comma stabilisce che nel caso di "quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività", è consentito effettuare il trasporto di questi materiali, in alternativa al formulario di identificazione dei rifiuti (Fir), attraverso un documento di trasporto (DDT) che ne attesta il luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità.
Tuttavia il termine "quantitativi limitati" pone un problema d'interpretazione in quanto, non essendoci ulteriori indicazioni normative a riguardo, esso si appresta ad essere valutato soggettivamente dall'organo di controllo. Dunque, in assenza di un riferimento nella norma, risulta necessaria per il trasporto autonomo dei rifiuti l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, cat. 2 bis.