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IL COVID MALATTIA PROFESSIONALE

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Con la sentenza n.29435 del 10 ottobre 2022, la Corte di cassazione ha affermato che tutti i virus (compreso il Covid) che siano stati contratti sul luogo di lavoro, sono malattie professionali coperte dall’assicurazione Inail, anche quando non viene dimostrato l’evento infettante; la dimostrazione dunque, può essere fornita in giudizio mediante semplici presunzioni.

Con quest’affermazione la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un infermiere, il quale sosteneva di aver contratto l’epatite in una Rsa, senza però provare di essersi accidentalmente punto e sporcato con il sangue infetto.

Il lavoratore, dopo anni di assistenza ad anziani e malati ha contratto la malattia e ha subito presentato la domanda per ottenere l’assicurazione Inail, inizialmente senza successo; è dunque dovuto arrivare fino alla Corte di cassazione per raggiungere il risultato sperato.

La corte ha motivato la sua decisione affermando che viene considerata “causa violenta l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione.”

Un precursore di quest’ordinanza è la circolare dell’Inail numero 22 del 2020, con la quale l’istituto afferma che l’infezione da Sars-Cov-2, contratta per motivi di servizio, è qualificabile come infortunio sul lavoro e per dimostrare l’origine della malattia, è sufficiente la semplice presunzione, fino a prova contraria dell’Inail.

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