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Linee guida CE – Definizione di “danno ambientale”

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 7 aprile 2021 sono state pubblicate le Linee guida per un’interpretazione comune del termine “danno ambientale” di cui all’articolo 2 della Direttiva 2004/35/CE. Le linee guida forniscono chiarimenti su cosa debba intendersi per “danno ambientale” e quando gli operatori siano responsabili dei danni ambientali che provocano, spiegano in dettaglio l’ambito e danno maggiore chiarezza giuridica e armonizzazione della sua interpretazione e applicazione.
CLICCA PER LEGGERE LE LINEE GUIDA
Argomento

AMBIENTE

Tipo di provvedimento

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA – “Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale” – Gu C n. 118/1 del 7 aprile 2021
Normative applicabili

Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 – Gu L n. 143/56 del 30 aprile 2004 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento ordinario n. 96

La Commissione Europea ha elaborato le linee guida che forniscono un’interpretazione comune del termine “danno ambientale”, come definito dall’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE (direttiva sulla responsabilità ambientale).

Come si afferma nel documento della CE, “quando un danno ambientale si verifica o minaccia di verificarsi, per gli operatori scatta l’obbligo di adottare misure di prevenzione o riparazione, così come scattano obblighi connessi per le autorità competenti, ferma restando la facoltà per altre persone di richiedere l’adozione di interventi”.

Le Linee guida considerano in maniera dettagliata la formulazione della definizione di “danno ambientale” facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che “può contribuire a chiarire vari aspetti della definizione, direttamente o per analogia”: in allegato alle linee guida vengono riportate tutte le sentenze della Corte di Giustizia citate.

Per arrivare alla definizione di “danno ambientale”, il documento parte dal concetto di “danno” (capitolo 3) come definito dalla direttiva 2004/35/CE: “un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”.

Vengono esaminati i 4 concetti fondamentali presenti nella definizione di “danno”, ovvero:
- l'ambito di applicazione materiale dell'oggetto del “danno”, ovvero le risorse naturali e i servizi di una risorsa naturale;

- il concetto di effetto negativo, ossia i mutamenti negativi e deterioramenti;

- la portata di tali effetti negativi, ossia quelli misurabili;

- i modi in cui si verificano tali effetti negativi, ossia direttamente o indirettamente.

Nel capitolo 4 viene approfondito il concetto di “danno ambientale”, specificando che la nozione di “risorsa naturale” riportata nella definizione di “danno” è distinta nelle tre sottocategorie:

- specie e habitat naturali protetti
- acque
- terreno

le cui definizioni specifiche di danno ai sensi della direttiva 2004/35/CE vengono esaminate nei capitoli successivi:
- “danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I";

- “danno alle acque, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE";

- “danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo”.

All'interno di ogni capitolo dedicato alle tre categorie di risorsa naturale, vengono descritti i “concetti di riferimento” per gli effetti negativi e la valutazione degli effetti negativi significativi.

Secondo le Linee guida, la definizione di danno ambientale “non preclude la possibilità che tutt'e tre le sottocategorie di danno alle risorse naturali siano contemporaneamente pertinenti”.

Nelle conclusioni, la Commissione Europea evidenzia che:

- gli effetti negativi racchiusi nella definizione di danno ambientale, combinati con le attività professionali e con i fattori di danno ad essi riconducibili, presuppongono che le Autorità competenti debbano ricorrere spesso a conoscenze specialistiche (compresa la valutazione di esperti) per determinarne l’entità: dato che le conoscenze specialistiche sono spesso appannaggio di più Autorità amministrative e centri di conoscenze, è importante che la cooperazione tra agenzie sia efficace;

- dal momento che la portata delle considerazioni giuridiche, tecniche e scientifiche che potrebbero entrare in gioco quando le Autorità competenti valutano l'entità degli effetti negativi (o adempiono al loro dovere di prevenire gli effetti negativi, gestire immediatamente i fattori di danno e adottare le misure di riparazione), bisogna puntare sulla formazione professionale adeguata e la condivisione delle migliori pratiche.
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