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Mascherina: dal 28 giugno stop all’obbligo all’aperto

mascherine-all-aperto

Con ordinanza 22 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”, in vigore dal 28 giugno e valida fino al 31 luglio 2021, il Ministero della Salute pone fine all'obbligo di mascherina all'aperto in zona bianca. 
 
Le ragioni di questa decisione sono contenute nel verbale n.30 del 21 giugno 2021 nel quale il Comitato tecnico-scientifico, tenuto conto del «cambiamento in senso favorevole dello scenario epidemiologico (…)» ha ritenuto che «l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie può essere reso non più obbligatorio nelle c.d. zone bianche, permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati da più elevati profili di rischio».

Ma restano una serie di regole da rispettare; indicazioni “precauzionali”, come le ha definite il ministro della Salute Roberto Speranza, stabilite dal Cts, di seguito riportate.
- Mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi;

- mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere);

- mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus);

- usare i dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi;

- usare i dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.);

- usare i dispositivi di protezione delle vie aeree in spazi all'aperto delle strutture sanitarie.

Secondo l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza dunque rimane in vigore «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie», così come resta l’obbligo per tuto il personale delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, ecc.,) di indossare la mascherina anche se al lavoro in spazi aperti.

Chi può non indossare la mascherina?

I bambini sotto i 6 anni di età e le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina. Sono esentati anche gli operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire con persona non udente). Non è obbligatorio inoltre indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso, mentre si effettua l’attività sportiva.

Come riportato nelle FAQ del Ministero della Salute in comunità possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.
SCARICA QUI L’ORDINANZA 22 GIUGNO 2021
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