L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in ordine “all’applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008”. Seduta della Commissione del 7 giugno 2022.
L’interpello è servito a conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “Qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 D. Lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”.
La Commissione per gli Interpelli risponde citando l’art. 35 del D. Lgs. 81/08: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato (…)”
In ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08, si evince che l’invito deve essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.