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Medico competente e valutazione dei rischi

È obbligatorio nominare preventivamente il medico competente per la valutazione dei rischi?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpello n. 2 del 14 marzo 2023, è intervenuto per chiarire se debba ritenersi o meno sussistente l’obbligo, per il datore di lavoro, di procedere alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione medesima non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita a norma dell’articolo 12 del D.Lgs 81/2008, ha stabilito che “la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti (….) e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.

Le conclusioni sono motivate dalla considerazione che la vigente normativa prevenzionale pone in capo ai soggetti responsabili della sicurezza obblighi tra loro funzionali e coordinati e, comunque, tutti preordinati ad assicurare la più ampia prevenzione in azienda.

Infatti, da una parte, viene imposto al datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo mentre, dall’altra, si specifica che il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Inoltre si sottolinea che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Pertanto il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi qualora sia stato nominato per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei casi in cui essa sia per legge ritenuta obbligatoria.

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