La Gazzetta Ufficiale Serie generale n° 103 del 04/05/2023 pubblica il Decreto Legge 48/2023 “Misure
urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che agli articoli 14 e 15 introduce rilevanti
modifiche alla normativa su sicurezza e tutela della salute sul lavoro. Il Decreto è entrato in vigore venerdì
05/05.
Le modifiche riguardano:
- Medico competente e sorveglianza sanitaria
- Formazione
- Lavoratori autonomi
- Verifiche sulle attrezzature
- Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Informazione, formazione e addestramento in tema di attrezzature di lavoro
L’articolo 14 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rafforzare le misure di tutela
contro gli infortuni.
In particolare:
- la lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la
presenza;
- la lettera b), allo scopo di ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per
la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere
previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV del D.Lgs 81/08;
- la lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, prevedendo l’obbligo per il medico competente di richiedere al
lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare
ai fini del rilascio del giudizio di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che
precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti;
- la lettera d) aggiunge la nuova lettera b-bis) all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/08, attraverso la quale si demanda alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’adozione di un
accordo mirato, tra l’altro, a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione
e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei
soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- la lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 71 del D.Lgs 81/08, estendendo ai privati la titolarità della funzione della
“verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di
incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte;
- la lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, del D.Lgs 81/08 al fine di rafforzare le regole
di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza sia agli operatori nel settore del
noleggio sia agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia. A tal fine viene previsto che chiunque noleggi o
conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o
della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in
uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.
- le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del D.Lgs 81/08: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non
prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro
per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione.