Le novità introdotte dall’ADR 2019 comportano l’estensione dell’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, anche agli speditori, senza tra l’altro alcun regime di esenzione per questi ultimi.
L’adempimento deve essere recepito entro il 31 Dicembre 2022, data entro la quale tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad A.D.R. dovranno nominare , appunto il consulente ADR, con tutti gli adempimenti che ne conseguono secondo il D.Lgs. 40/2000 e smi (relazione annuale, ecc…)
L'obbligo è stato esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
Con il termine “speditore” a chi ci si riferisce?
Speditore, è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.
Come premesso sono più previste esenzioni e l'obbligo scatta a partire dal 1 Gennaio 2023.
Di seguito si riporta il punto 1.8.3 A.D.R. che riepiloga chi è soggetto all’obbligo di nomina del consulente ADR:
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su
strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno
o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati
«consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per
l’ambiente inerenti a tali attività.
Sempre secondo l’A.D.R., uno Speditore può essere esentato dalla nomina del Consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina in caso di spedizioni in esenzione, ad oggi non è presente alcun dispositivo di legge in tale senso.
Uno Speditore deve quindi necessariamente nominare un CST se effettua spedizioni occasionali di merci pericolose oltre i limiti di esenzione. Non è dunque applicabile l’esenzione prevista dal D.M. 04 Luglio 2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno ,3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 tonn/anno di merci o rifiuti poco pericolosi.
In Italia la Direttiva 96/35/CE è stata recepita con il D. Lgs 40/2000, successivamente in parte modificato e in parte abrogato dal D. Lgs 35/2010
La mancata nomina del Consulente per la sicurezza ADR prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
D.Lgs 35/2010 Art 12 c. 1
Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.