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Nomina del medico competente nel lavoro agile

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpello n. 1/2023 del 1^ febbraio 2023, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti concernenti l’ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria nel lavoro agile affrontando, in specie, il tema della nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smarworking.

La richiesta di interpello derivava dalla situazione creatasi durante il periodo pandemico, durante il quale è emerso il problema, per il datore di lavoro, di garantire le prescritte condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nei confronti di lavoratori in smartworking e, quindi, che svolgevano l’attività lavorativa presso il proprio domicilio e, spesso, in luoghi anche molto lontani dalla sede di lavoro.

Era stato richiesto quindi al Ministero se fosse stato possibile, per il datore di lavoro, individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano ad operare in regime di smartworking, specificamente individuati per apposite aree territoriali e appositamente nominati, esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

Il Ministero del Lavoro ha confermato la richiesta dell’istanza ritenendo che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

Dovrà comunque essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.

Fonte: Sicurezza24

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