Nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: soggetti obbligati all’iscrizione e soggetti esonerati


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 121 del 31 maggio il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n 59 del 4 aprile 2023 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).
Il registro unico nazionale (RENTRI) prevede nuove regole per la tracciabilità dei rifiuti volte a semplificare gli adempimenti incentivando a corrette procedure.
Il decreto è vigente dal 15 giugno 2023.
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Esso è articolato in:
- una sezione “Anagrafica”, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
- una sezione “Tracciabilità”, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16.
Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Chi deve iscriversi al RENTRI?
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI solo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.
I soggetti NON obbligati all’iscrizione al RENTRI
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato
cartaceo.
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di
cui all’allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile
dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione
utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
L’applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:
- mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
- mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
- mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI.
Operatività del RENTRI
Anche se il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, sarà operativo non prima di dicembre 2024.
Dalla data di entrata in vigore Regolamento, infatti, l’iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;
- a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.




