Il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020, n. 101/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 12 Agosto 2020, ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom in materia di radioprotezione, stabilendo le norme di sicurezza per la protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, concentrandosi in particolare sul Radon.
Il Decreto mette in campo varie novità e adempimenti che devono essere attuati entro i primi due anni dalla sua entrata in vigore; tra questi l’abbassamento del livello di azione di radon da 500Bq/m3 a 300 Bq/m3. Il Decreto pone inoltre il limite di 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite a partire da gennaio 2025 e introduce una nuova figura professionale identificata nell’esperto di risanamento.
Si invitano quindi tutti i servizi di Prevenzione e Protezione a verificare gli esiti delle valutazioni rispetto all’abbassamento del “livello di azione” cui fare riferimento ed eventualmente pianificare un piano di intervento in accordo con il nuovo Decreto. Per coloro che non eseguiranno queste misurazioni con modalità e scadenze indicate nel decreto, a livello sanzionatorio è previsto l’arresto da uno a sei mesi o un’ammenda da 2 mila a 15 mila euro.
Obblighi dell’esercente: Cosa fare?