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REACH: NOVITÀ SULLE SCHEDE DI SICUREZZA AGENTI CHIMICI   

È stato modificato dal regolamento UE n. 2020/878 l’allegato II del regolamento n. 1907/2006 (c.d. REACH), il nuovo regolamento di fatto ha introdotto un nuovo formato obbligatorio per la redazione delle Schede di Sicurezza (SDS) degli agenti chimici.

Il regolamento ha introdotto due date dalle quali sono cogenti le modifiche introdotte, ossia dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di fornite Schede di Sicurezza (SDS) conformi al nuovo formato e dal 1° gennaio 2023 non saranno più essere ritenute conformi Schede di sicurezza predisposte rispetto al vecchio modello.

Di seguito le novità sostanziali:

- Le Schede di Sicurezza dovranno indicare anche se l’agente chimico ha proprietà di perturbazione del sistema endocrino.

    Le sezioni delle Schede di Sicurezza impattate da queste informazioni sono:

    • Sezione 2.3 (Altri pericoli)
    • Sezione 3.2 (Miscele)
    • Sezione 11.2.1. (Proprietà di interferenza con il sistema endocrino)
    • Sezione 12.6. (Proprietà di interferenza con il sistema endocrino).

    - L’obbligo di menzionare la presenza di nanoforme, specificando quali tipologie sono presenti nella miscela e nelle sostanze chimiche e fornendo le informazioni di sicurezza pertinenti.

    Le sezioni che potrebbero riportare questa informazione sono:

    • Sezione 1.1 (Identificatore del prodotto)
    • Sezione 3 (Composizione/informazioni sugli ingredienti)
    • Sezione 9 (Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali)
    • Sezione 11 (Informazioni tossicologiche).

    Ancora, Il Regolamento UE n. 878/2020 riporta anche altri requisiti informativi o precisazioni importanti per la qualità dell’informazione fornite attraverso le Schede di Sicurezza (SDS), ossia:

    • per le miscele pericolose soggette alla notifica nel portale antiveleni, il formulatore deve generare un numero chiamato identificatore unico di formula (UFI) in conformità all’allegato VIII del regolamento CLP che va indicato nella SDS nella sezione 1.1. (Identificatore del prodotto);
    • se sono disponibili i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele.
LEGGI IL REGOLAMENTO (UE) 2020/878

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