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Responsabilità amministrativa delle società e degli enti – Novità introdotte dalle sentenze n.12149 e n.14696

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Reati 231: non è necessaria la sistematicità della violazione per determinare le responsabilità dell’Ente.

Questo ciò che è emerso dalla sentenza n. 12149 del 31 marzo 2021 della quarta sezione penale della Suprema Corte.

Il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse, richiesto dalla normativa per la configurabilità della responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata, quindi senza che sia rilevata sistematicità nell’azione.

Citando l’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, i criteri d’imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente (interesse o vantaggio) sono alternativi e concorrenti tra loro. Il primo, infatti, esprime una valutazione del reato applicabile al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio soggettivo. Il secondo, invece può essere valutato sulla base degli effetti derivanti dalla realizzazione dell’illecito e in maniera oggettiva. Il criterio di imputazione oggettiva, può sussistere anche in relazione ad una trasgressione non sistematica, purché venga provato il collegamento tra violazione ed interesse dell’ente.
Nel caso esaminato dalla suddetta sentenza, è stato evidenziato un vantaggio nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei presidi di sicurezza e dei costi sulle attività di formazione e informazione del personale, aggravato inoltre da un incremento economico della società dovuto ad un conseguente aumento della produttività a seguito dell’evento.

La Cassazione ha quindi precisato che, sotto questi presupposti, anche una trasgressione isolata, non sistematica, può essere imputata all’ente, purché ci siano evidenze, dirette o indirette, che colleghino la violazione all’interesse dell’ente stesso.

Nell’udienza, l’interesse dell’ente è stato rispecchiato nella velocizzazione dei tempi e dal risparmio sui costi di noleggio dell’attrezzatura. Per questo motivo, la responsabilità della vicenda è stata imputata al Datore di Lavoro e allo stesso ente.


Sentenza n.14696 – In caso di patteggiamento niente sanzioni interdittive.
Questa sentenza ha espresso che il giudice, in caso di patteggiamento tra le parti per la sola applicazione della sanzione pecuniaria, non può applicare sanzioni interdittive, in virtù dell’esistenza dell’accordo stesso.

Secondo quanto disposto dall'art. 14 D.Lgs. 231/2001, inoltre, il giudice, sempre fornendo idonea motivazione, dovrebbe operare una scelta tra le diverse possibili sanzioni interdittive, determinandone il tipo e la relativa durata, senza poter procedere, come invece effettuato nella sentenza impugnata, ad una loro indiscriminata applicazione. La scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati nell’art. 11 D.Lgs. 231/2001 tra i quali: la gravità del fatto, eventuali reiterazioni degli illeciti, l’entità del profitto tratto dall’illecito e infine il soggetto, il quale deve avere una posizione apicale e quindi capacità decisionale.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta applicazione delle sanzioni interdittive.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni interdittive è indispensabile esplicare in base a quali criteri è stato ritenuto necessario disporne l’applicazione e le modalità attraverso cui si è pervenuti alla scelta del tipo di sanzione e al tempo di validità della/e stessa/e.

Riassumendo...

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CLICCA SUI LINK SOTTOSTANTI PER LEGGERE LE SENTENZE

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 31 marzo 2021, n.12149

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2021, n.14696 - Responsabilità amministrativa ex art. 25- septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001 e sanzioni interdittive

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