Entro il 1° marzo 2021 deve essere inoltrata l’istanza per la riduzione del tasso medio per interventi prevenzionali realizzati nell’anno 2020.
Le aziende che realizzano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione servizi online disponibile sul portale, entro il termine del 1° marzo 2021 indicando gli interventi prevenzionali realizzati nell’anno 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. ACCEDI AI SERVIZI ONLINE INAIL
Anche per le Pat (Posizione Assicurativa Territoriale) di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione.
La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat (Posizione Assicurativa Territoriale)
(Posizione Assicurativa Territoriale) la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:
Lavoratori-anno del triennio della Pat | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10.01 a 50 | 18% |
Da 50.01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
In merito alla struttura del nuovo Modello di domanda 2021 preliminarmente si precisa che gli interventi sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni e sottosezioni:
A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: Sicurezza macchine e trattori
A-4: Prevenzione del rischio elettrico
A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: Prevenzione del rischio stradale
C: Prevenzione delle malattie professionali
C-1: Prevenzione del rischio rumore
C-2: Prevenzione del rischio chimico
C-3: Prevenzione del rischio radon
C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: Promozione della salute
D: Formazione, addestramento, informazione
E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: Gestione delle emergenze e DPI
L’aggiornamento del Modello di domanda di riduzione per prevenzione 2021 è stato condotto secondo i criteri che seguono:
In particolare, il nuovo modello non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Viene meno quindi, salvo che per la sezione E, la condizione imposta nei modelli precedenti secondo la quale determinati interventi (generali) dovevano risultare attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda.
Ai fini della semplificazione sono state eliminate le differenziazioni di punteggio in relazione al diverso riferimento tariffario, assegnando a ogni intervento un punteggio “base” unico rispetto al quale, per alcuni interventi, è previsto un punteggio bonus di + 10 punti assegnato ai settori maggiormente esposti al rischio che si intende ridurre con l’intervento.
Parimenti, sono state eliminate le differenziazioni di punteggio in funzione dell’ampiezza dell’ambito di intervento, adattando sia il requisito dell’intervento che il punteggio sui parametri che precedentemente caratterizzavano l’intervento minimo. Inoltre, rispetto al modulo di domanda di riduzione per prevenzione 2020, sono stati aumentati i punteggi relativi ad alcuni interventi ritenuti di maggiore efficacia prevenzionale.
Un altro aspetto innovativo del modulo risiede nell’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Tale possibilità, già prevista in limitati casi nel precedente modulo riduzione per l’anno 2020, è stata estesa a un più cospicuo numero di interventi. La validità pluriennale di tali interventi è stata esplicitata con la lettera “P“. Per consentire una maggiore evidenza dell’inserimento, eliminazione o modifica degli interventi o gruppi di interventi si rinvia alla scheda di sintesi allegata.
Tanto premesso, si allega il Modello che sarà adottato per la presentazione delle istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2021. MODELLO DI DOMANDA
Inoltre si allegano le FAQ PDF la guida alla compilazione PDF e una scheda di sintesi sui nuovi interventi introdotti per l’anno 2021 e gli interventi eliminati e/o modificati rispetto al modello dell’anno precedente (2020) PDF
Per maggiori informazioni o assistenza potete contattare il nostro ufficio al num. 0775.242026 o inviare una mail all’indirizzo: info@siparsrl.com