RLS: interpello sull’elezione e il ruolo della contrattazione collettiva


La disciplina sulla figura del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) viene nuovamente analizzata dalla Commissione del Ministero del Lavoro e P.S.; questo perché all’interno del D.Lgs. n. 81/2008, proprio la normativa riguardante la sua elezione e le attribuzioni, presenta diversi aspetti poco chiari.
Il quesito in questo caso riguarda le aziende plurilocalizzate.
L’intervento in questo caso è stato sollecitato dall’istanza d’interpello presentata da COBAS - Lavoro
Privato, che ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 47 del D.Lgs. n.
81/2008, in particolare per quanto riguarda il caso specifico di una catena dei supermercati.
L’organizzazione sindacale ha chiesto se è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma, intesa come struttura operativa aziendale dislocata sul territorio.
In merito la Commissione, innanzitutto, per effetto di quanto prevede l’art. 12, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuta unicamente a rispondere ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro e non a quelli relativi, invece, a fattispecie specifiche, ma ha rimarcato due aspetti fondamentali:
- Il primo è che il c. 2 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il RLS; in relazione al termine di “unità produttiva” utilizzato dal legislatore, lo stesso deve essere inteso come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2, c. 1, lett. t, D.Lgs. n. 81/2008); quindi, appare evidente che non tutte le strutture operative di un’azienda presenti sul territorio sono di per sé una “unità produttiva”.
- Il secondo aspetto, invece, riguarda il rapporto tra la norma primaria e l’autonomia collettiva; la Commissione ha sottolineato che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva (art. 47, c. 5); mentre, invece, il legislatore si è limitato a stabilire alcune tutele fondamentali, poste a salvaguardia delle funzioni riconosciute a tale figura della prevenzione, come il numero minimo di rappresentanti legato direttamente al parametro dimensionale.
La Commissione non si è spinta oltre ma, in effetti, ciò non deve stupire sia per compiti ad essi assegnati dal già citato art. 12 , sia perché il legislatore, come si è detto, ha operato un preciso rinvio all’autonomia collettiva.




