Inoltre l’INAIL, nel 2018, ha prodotto un elaborato di facile consultazione dal nome “Quadro Tecnico per i cantieri temporanei o mobili”; quello per le scale portatili è disponibile cliccando sul seguente
link. In particolare, questo documento raccoglie informative basate su leggi, norme tecniche e specifiche linee guida per la predisposizione e l’utilizzo delle scale in sicurezza.
Il fabbricante che voglia provare la conformità di una scala portatile può seguire due vie:
1) dimostrare, attraverso calcoli o prove, di aver soddisfatto i requisiti richiesti dall’articolo 113;
2) dichiarare la conformità attraverso l’applicazione dell’allegato XX al D.Lgs.81/2008.
Alcuni dei commi all’articolo 113 però non sono di immediata applicazione; è questo il motivo per il quale molti produttori ricorrono alle norme tecniche UNI EN 131-1 e UNI EN 131-2, ignorando il fatto che le scale portatili commercializzate in Italia non possono essere fabbricate esclusivamente attraverso l’utilizzo di tali norme.
Difatti, l’armonizzazione di una norma tecnica si ha quando un prodotto fabbricato secondo le norme nazionali di uno stato membro può essere considerato conforme, senza modifiche alle norme nazionali degli stati membri. Questo per le scale portatili non risulta verificato, poiché i due standard contengono in appendice la “Deviazione A”, la quale racchiude tutte le modifiche ed eccezioni rendendo la norma non armonizzabile.
Quindi le scale portatili, pur essendo costruite secondo le norme UNI EN 131-1 e 131-2, devono comunque soddisfare i requisiti esplicitati nell’art. 113 del D.Lgs. 81/2008 (Allegato A alle norme UNI).