Sicurezza sul lavoro – Ampliamento della lista degli agenti cancerogeni e patogeni.

Il Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 amplia la lista degli agenti cancerogeni e patogeni allegata al Testo Unico. La modifica avviene in recepimento della normativa europea in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un’esposizione a sostanze chimiche durante l’attività lavorativa.
Viene recepita così la recente normativa europea in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un’esposizione a sostanze chimiche durante l’attività lavorativa.
La modifica, in particolare, comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) che integrano il Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro con quelli contenuti nel nuovo Decreto interministeriale.
Il Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute adottato l’11 febbraio 2021 recepisce, rispettivamente, la direttiva dell’Unione Europea numero 130 del 16 gennaio 2019 e quella numero 983 del 5 giugno 2019.
A loro volta, questi provvedimenti hanno modificato la direttiva Cancerogeni numero 37 del 29 aprile 2004, la direttiva madre sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
L’aggiornamento introdotto dal Decreto interministeriale, in linea generale, ha apportato le seguenti modifiche:
- all’Allegato XLII sono state aggiunte alle originarie sei voci della lista delle sostanze delle miscele e processi del Testo Unico di Sicurezza, i seguenti agenti chimici:
- lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7);
- lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8);
- all’Allegato XLIII con una variazione sostanziale della lista degli agenti, in particolare di quelli che hanno effetti sulla cute vengono maggiormente differenziati e inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Come anche miscele di idrocarburi policiclici, oliminerali usati nei motori a combustione interna.
La Direttiva numero 130 del Parlamento e del Consiglio UE, del 16 gennaio 2019 ha apportato all’interno della disciplina della Direttiva cancerogeni le seguenti variazioni:
- inserimento dell’articolo 13 bis nella Direttiva Cancerogeni (che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA);
- modifica dell’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (nuovi inserimenti di voci) e l’integrale sostituzione dell’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”.
La Direttiva numero 983, viceversa, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 innova, in particolare, le seguenti previsioni normative:
- modifica l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, variando il valore limite di specifiche sostanze;
- introduce nella Tabella dell’Allegato III la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.




