La direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022 inserisce le sostanze reprotossiche, ovvero tossiche per la riproduzione, all’interno della direttiva (CE) 2004/37, la quale fornisce le informazioni necessarie per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Una sostanza/miscela “tossica per la riproduzione” è definita dal regolamento CLP come una sostanza o miscela che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulte, nonché sullo sviluppo della progenie.
Le sostanze reprotossiche, ai sensi del CLP, presentano la seguente etichetta:
Le sostanze tossiche per la riproduzione sono state suddivise dal regolamento CLP in categoria 1 e 2:
Le principali modifiche apportate dalla direttiva 431/2022 riguardano l’articolo 2 del documento interessato, in particolare vengono introdotte le seguenti definizioni:
* «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
* «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
* «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
Come già avviene per gli agenti cancerogeni e mutageni, le sostanze reprotossiche lavoro nella direttiva 2004/37/CE corrispondono ai criteri di classificazione delle sostanze reprotossiche di cui all’allegato I del regolamento CLP.