Dal 1° gennaio 2023 sono in vigore le modifiche alle disposizioni dell’Accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose (cd. “ADR”).
L’attuale normativa, basata sul D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.35, prevede un complesso quadro di
adempimenti in materia, tra cui la nomina del consulente per la sicurezza sulla quale il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la Nota del 21 dicembre 2022, prot. n.40141, ha fornito una serie
d’importanti chiarimenti.
È utile ricordare che dal 2019, il citato Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per
la sicurezza dei trasporti (art.11, c.2, del D.Lgs. n.35/2010), oltre che per i soggetti già precedentemente
previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada; tale
obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2023.
Il Ministero ha chiarito che sono fatte salve le ipotesi di non obbligatorietà o esenzione.
Infatti, ricorda ancora il Ministero, il punto 1.8.3.2 dell’Accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano determinati limiti o per le aziende che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b, dell’Accordo ADR).
Secondo quanto riportato nella Nota del 21 dicembre 2022, prot. n.40141, tali ipotesi di esenzione si applicano anche agli speditori, fermo restando che gli stessi dovranno attenersi alle altre disposizioni in materia previste dall’Accordo ADR; da notare, inoltre, tali esenzioni sono disciplinate anche dal D.M. 4 luglio 2000 e in merito alcuni chiarimenti si rilevano nella circolare 14 novembre 2000, n. A26, dello stesso Ministero.
Leggi la nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.