logologo-stickylogologo
  • Home
  • Chi Siamo
    • Documentazione
    • Area Normative
    • Hanno scelto Sipar
    • Dicono di noi
  • I Nostri Servizi
    • Piattaforma Contractor
    • Consulenza
    • Igiene Industriale
    • Fit Test
  • Formazione
    • Formazione (FAD Asincrona Customizzata)
    • Formazione (FAD Asincrona)
    • Formazione (FAD Sincrona)
    • Calendario corsi
  • News
  • Contatti
✕

Trasporto di merci pericolose: casi di esonero per la nomina del consulente ADR

web-sipar

Dal 1° gennaio 2023 sono in vigore le modifiche alle disposizioni dell’Accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose (cd. “ADR”).

L’attuale normativa, basata sul D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.35, prevede un complesso quadro di adempimenti in materia, tra cui la nomina del consulente per la sicurezza sulla quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Nota del 21 dicembre 2022, prot. n.40141, ha fornito una serie d’importanti chiarimenti.
È utile ricordare che dal 2019, il citato Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (art.11, c.2, del D.Lgs. n.35/2010), oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada; tale obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2023.

Ipotesi di esenzione

Il Ministero ha chiarito che sono fatte salve le ipotesi di non obbligatorietà o esenzione.

Infatti, ricorda ancora il Ministero, il punto 1.8.3.2 dell’Accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano determinati limiti o per le aziende che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b, dell’Accordo ADR).

Secondo quanto riportato nella Nota del 21 dicembre 2022, prot. n.40141, tali ipotesi di esenzione si applicano anche agli speditori, fermo restando che gli stessi dovranno attenersi alle altre disposizioni in materia previste dall’Accordo ADR; da notare, inoltre, tali esenzioni sono disciplinate anche dal D.M. 4 luglio 2000 e in merito alcuni chiarimenti si rilevano nella circolare 14 novembre 2000, n. A26, dello stesso Ministero.

Leggi la nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

Scarica la nota esplicativa
Share

Post correlati

24/03/2023

Prevenzione incendi: nuova modulistica | In vigore dal 1° marzo i modelli PIN aggiornati e scaricabili.


Continua
17/03/2023

Corso Rischi Derivanti da Agenti Fisici: rumori, vibrazioni, CEM, ROA


Continua
09/03/2023

Repertorio nazionale degli Organismi Paritetici: requisiti e iscrizioni


Continua

MRC-SIPAR-footer

Sipar S.r.l. è un’azienda con esperienza ventennale che offre Servizi di Consulenza e Formazione in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente, all’interno della quale operano diversi professionisti con specializzazioni complementari.

Link utili

  • Chi Siamo
  • I Nostri Servizi
  • Formazione
  • News
  • Il mio account
  • Carrello
  • Contatti

Contatti

Via Casilina Sud, 132/c
03013 Ferentino (FR)

Tel. 0775/242026
Fax 0775/244625
info@siparsrl.com

Seguici sui social

Iscriviti alla nostra Newsletter







    Acconsento al trattamento dei miei dati personali.


    ©2022 Sipar s.r.l. All Rights Reserved | Privacy Policy | Powered by CB&C Lab
    ✕

    Accedi

    Password dimenticata?

    Creare un account?

    • Shop
    • Il mio account
    • 0 Carrello