Garante Privacy: datore di lavoro non può acquisire dati su vaccinati Covid
II datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ne dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
A precisarlo è il Garante della Privacy nelle “Faq” sulla Vaccinazione dei dipendenti pubblicate il 17 febbraio 2021.
Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad «agenti biologici» durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle «misure speciali di protezione» previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del D.lgs. n. 81/2008).
FAQ – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo
Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
No
Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
No
La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).