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DPI, nuove norme armonizzate: cosa cambia dal 4 settembre 2026

Dal 4 settembre 2026 cambiano alcuni riferimenti tecnici europei per i dispositivi di protezione individuale (DPI). La Decisione (UE) 2026/1971 aggiorna infatti l’elenco delle norme armonizzate previste dal Regolamento (UE) 2016/425, introducendo nuovi standard e modificandone altri già in vigore.

Per i fabbricanti, l’utilizzo delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’UE consente di dimostrare, per gli aspetti coperti dalla norma, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Nuovi riferimenti per guanti e indumenti antipioggia

Tra le modifiche più significative c’è l’inserimento della EN ISO 374-6:2025, che riguarda i guanti destinati ai parrucchieri e progettati per proteggere da sostanze chimiche pericolose e microrganismi.

Novità anche per l’abbigliamento protettivo: la EN ISO 24232:2025 introduce un nuovo riferimento per gli indumenti utilizzati contro la pioggia.

Sono stati inoltre aggiornati alcuni standard relativi alla protezione professionale di occhi e viso, con le modifiche EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 e EN ISO 16321- 3:2022/A1:2026, quest’ultima specificamente dedicata ai protettori a maglia.

Più tempo per le vecchie norme sugli elettrorespiratori

Un’altra modifica riguarda gli elettrorespiratori a filtro. La scadenza per il ritiro delle norme EN 12941:1998 ed EN 12942:1998 viene spostata dall’8 ottobre 2026 all’8 ottobre 2027.

La scelta della Commissione europea è legata alle difficoltà riscontrate nell’introduzione delle nuove prove di tenuta previste dagli standard del 2023. I test richiedono infatti l’impiego di SF6 e, al momento, possono essere eseguiti da un numero ancora limitato di organismi notificati.

Quali sono gli effetti per le imprese?

L’aggiornamento interessa in primo luogo fabbricanti e importatori di DPI, laboratori di prova e organismi notificati. Sarà quindi necessario verificare i prodotti coinvolti e, dove richiesto, aggiornare prove, certificazioni, documentazione tecnica e riferimenti normativi.

Per le aziende che utilizzano i DPI, invece, le nuove disposizioni non significano dover sostituire automaticamente i dispositivi già presenti.

Resta fondamentale il principio della scelta del DPI in funzione dei rischi individuati nella valutazione dei rischi aziendale. Il datore di lavoro dovrà quindi continuare a verificare che i dispositivi utilizzati siano adeguati, correttamente marcati e idonei in termini di caratteristiche e prestazioni.

In sostanza, l’aggiornamento interviene soprattutto sulle modalità di conformità e certificazione dei DPI, mentre rimangono invariati gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alla scelta dei dispositivi più adatti alle specifiche attività lavorative.

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