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Lavoro agile, l’informativa sulla sicurezza diventa un obbligo sanzionato

La legge 34 dell’11 marzo 2026 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 68 del 23 marzo 2026, interviene con l’articolo 11 introducendo la disciplina della sicurezza nel lavoro agile all’interno del Dlgs 81/2008 e, soprattutto, sanzioni specifiche per la violazione dell’obbligo di informativa.

In precedenza, l’articolo 22 della legge 81 del 22 maggio 2017 prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile. Tuttavia, l’obbligo era collocato fuori dal Dlgs 81/2008 e quindi l’inadempimento non era direttamente sanzionabile ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto. Il datore poteva incorrere in responsabilità civile o in rilievi ai sensi del Dlgs 231/2001, ma non in una sanzione contravvenzionale direttamente azionabile dall’organo di vigilanza.

L’articolo 11 della legge 34/2026 interviene con una duplice operazione: inserisce il nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del Dlgs 81/2008 e integra l’articolo 55, comma 5, lettera c), con il richiamo al nuovo obbligo. Il comma 7-bis stabilisce che per il lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili, in particolare quelli relativi ai videoterminali, è assicurato mediante la consegna annuale dell’informativa scritta, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.

Sul piano del contenuto, la disposizione riproduce quanto già previsto dalla legge 81/2017, ma la novità è sistematica: l’obbligo entra nel perimetro del Testo Unico e diventa assoggettato al relativo regime sanzionatorio. Per effetto della modifica dell’articolo 55, la violazione dell’obbligo informativo è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

La norma riconosce che l’ambiente di lavoro agile non è controllabile dal datore e quindi impone un criterio di compatibilità nell’applicazione degli obblighi prevenzionistici, escludendo quelli che presuppongono il controllo diretto dei luoghi. La menzione dei videoterminali riflette il rischio prevalente dello smart working, legato a vista, apparato muscolo-scheletrico, affaticamento e condizioni ergonomiche della postazione.

La disposizione richiama infine l’obbligo del lavoratore di cooperare, declinazione del principio generale dell’articolo 20 del Dlgs 81/2008, configurando un modello di sicurezza condivisa.

Il quadro normativo si articola su tre livelli: la legge 81/2017 disciplina la fattispecie generale; l’articolo 3, comma 7-bis, del Dlgs 81/2008 definisce gli obblighi di sicurezza tramite l’informativa; l’articolo 55 prevede la sanzione per l’inadempimento.

Con l’entrata in vigore della legge 34/2026, l’informativa annuale non è più un adempimento trascurabile: omissioni, incompletezze o mancati aggiornamenti sono ora contestabili direttamente dall’organo di vigilanza. Resta aperto il tema dell’adeguatezza dell’informativa come unico presidio, soprattutto rispetto a nuovi rischi come quelli psicosociali e la tutela della salute mentale, ma l’intervento colma una lacuna: un obbligo senza sanzione era un obbligo incompleto.

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