logologo-stickylogologo
  • Home
  • Chi Siamo
    • Documentazione
    • Area Normative
    • Hanno scelto Sipar
    • Dicono di noi
  • I Nostri Servizi
    • Consulenza
    • Igiene Industriale
    • Fit Test
  • Formazione
    • Formazione (FAD Asincrona Customizzata)
    • Formazione (FAD Asincrona)
    • Formazione (FAD Sincrona)
    • Calendario corsi
  • Le Nostre Piattaforme
    • Validok – Piattaforma Contractor
    • Creodok – Piattaforma HSE
    • Piattaforma HSE COMPLIANCE
  • News
  • Contatti
✕

Sicurezza cantieri: responsabilità del preposto anche per ditte terze

Il preposto non è responsabile soltanto dei propri diretti sottoposti, ma deve vigilare anche sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti ad altre imprese presenti nello stesso cantiere. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, con una recente pronuncia che rafforza il ruolo di questa figura nella gestione dei rischi, evidenziando l’importanza della vigilanza e della tempestiva segnalazione delle situazioni di pericolo.

Il caso

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 7096/2026, depositata il 23 febbraio, l’infortunio si è verificato a causa di un ponteggio privo di una parte del piano di calpestio, coperta con teli in nylon. Tutto ciò ha provocato la caduta di un lavoratore appartenente a un’altra ditta. La Corte ha rilevato che il preposto non aveva segnalato il pericolo, incidendo così negativamente sulla sicurezza complessiva del cantiere.

La normativa

Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 attribuisce al preposto il compito di sovrintendere alle attività lavorative, garantire l’applicazione delle direttive ricevute, verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e intervenire in presenza di comportamenti non conformi. Secondo la Cassazione, tali obblighi si estendono a tutti i lavoratori presenti in cantiere, comprese le imprese terze, e comprendono anche la segnalazione immediata dei rischi e l’adozione di misure temporanee per contenerli.

La sentenza conferma dunque la piena responsabilità del preposto nella tutela della sicurezza collettiva, chiarendo che la protezione della salute sul luogo di lavoro non può essere limitata ai soli subordinati diretti.

Post correlati

Lavoro agile, l’informativa sulla sicurezza diventa un obbligo sanzionato


Continua

Corso Rischio Biologico – Legionella e D.L.159/2025 alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro – novità


Continua

Corso “Direttiva Cancerogeni e Mutageni e Nuovo ACSR formazione nei luoghi di lavoro”


Continua

Sicurezza cantieri: responsabilità del preposto anche per ditte terze

Sipar S.r.l. è un’azienda con esperienza ventennale che offre Servizi di Consulenza e Formazione in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente, all’interno della quale operano diversi professionisti con specializzazioni complementari.

Link utili

  • Chi Siamo
  • I Nostri Servizi
  • Formazione
  • News
  • Il mio account
  • Carrello
  • Contatti

Contatti

Via Casilina Sud, 132/c
03013 Ferentino (FR)

Tel. 0775/242026
Fax 0775/244625
info@siparsrl.com

Seguici sui social

Iscriviti alla nostra Newsletter


    Acconsento al trattamento dei miei dati personali.

    ©2025 Sipar s.r.l. All Rights Reserved | Privacy Policy | Powered by CB&C Lab
    ✕

    Accedi

    Password dimenticata?

    Creare un account?

    • Negozio
    • Il mio account
    • 0 Carrello