Sicurezza cantieri: responsabilità del preposto anche per ditte terze


Il preposto non è responsabile soltanto dei propri diretti sottoposti, ma deve vigilare anche sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti ad altre imprese presenti nello stesso cantiere. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, con una recente pronuncia che rafforza il ruolo di questa figura nella gestione dei rischi, evidenziando l’importanza della vigilanza e della tempestiva segnalazione delle situazioni di pericolo.
Il caso
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 7096/2026, depositata il 23 febbraio, l’infortunio si è verificato a causa di un ponteggio privo di una parte del piano di calpestio, coperta con teli in nylon. Tutto ciò ha provocato la caduta di un lavoratore appartenente a un’altra ditta. La Corte ha rilevato che il preposto non aveva segnalato il pericolo, incidendo così negativamente sulla sicurezza complessiva del cantiere.
La normativa
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 attribuisce al preposto il compito di sovrintendere alle attività lavorative, garantire l’applicazione delle direttive ricevute, verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e intervenire in presenza di comportamenti non conformi. Secondo la Cassazione, tali obblighi si estendono a tutti i lavoratori presenti in cantiere, comprese le imprese terze, e comprendono anche la segnalazione immediata dei rischi e l’adozione di misure temporanee per contenerli.
La sentenza conferma dunque la piena responsabilità del preposto nella tutela della sicurezza collettiva, chiarendo che la protezione della salute sul luogo di lavoro non può essere limitata ai soli subordinati diretti.




