Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto 2 settembre 2021 che definisce i criteri di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed il decreto 3 settembre 2021 che introduce nuovi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per le attività a rischio di incendio basso.
Entrambi i decreti insieme a quello del 1 settembre 2021 controlli sicurezza presidi antincendio e requisiti tecnici manutentori vedi ns. precedente news rappresentano di fatto il completamento della riforma in materia della sicurezza antincendio andando ad abrogare il D.M. 10 marzo 1998 a partire dalla loro data di entrata in vigore, che corrisponde ad un anno dopo la loro data di pubblicazione.
Sipar organizzerà nei prossimi mesi specifici webinar dedicati alle novità introdotte dai nuovi decreti, il primo è previsto il 7 dicembre 2021 sui controlli antincendio
Nello specifico, il decreto 2 settembre 2021, impone al datore di lavoro l’adozione delle misure di gestione della sicurezza antincendio (GSA) in funzione dei fattori di rischio presenti nella propria attività.
Definisce la predisposizione da parte del datore di lavoro di un piano di emergenza di nei seguenti casi:
Il decreto inoltre fissa i requisiti necessari dei formatori in materia di prevenzione incendi e i contenuti minimi relativi ai corsi base ed aggiornamento degli addetti, nonché le relative frequenze.
Il decreto in oggetto è costituito da cinque allegati:
Il decreto 3 settembre 2021, più precisamente, definisce i criteri minimi (Allegato I) per la progettazione realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a rischio di incendio basso.
Secondo tale allegato, sono da considerarsi luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
I tre decreti entrano in vigore rispettivamente