Alla fine dell’anno 2021 sono state introdotte importanti novità alla disciplina della Sicurezza sul Lavoro ed in particolare riguardo ai DPI ed al loro corretto utilizzo. Tali novità sono state introdotte dal Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” il quale è stato poi Coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, n. 301.
Introduzione:
Le principali modifiche riguardano, tra gli altri, l’Art. 37 comma 5 e l’Art. 79 comma 2-bis del D.lgs 81/2008.
La modifica dell’Art. 37 comma 5 riguarda l’addestramento, specificando che il datore di lavoro deve prevedere anche una prova per il corretto indossamento dei DPI da parte degli operatori ed un’esercitazione pratica per le procedure di lavoro in sicurezza.
La modifica all’Art. 79 comma 2-bis riguarda, invece, i criteri di individuazione e uso dei DPI e specifica che in attesa dell’emanazione di un apposito decreto, restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.
Sintesi:
A partire dal 21 Dicembre 2021, in applicazione all’Art. 79 comma 2-bis, per i DPI per la protezione delle vie respiratorie (APVR), si deve fare riferimento alla norma UNI 11719:2018, guida redatta in applicazione della EN 529:2006, la quale prevede nuovi criteri di scelta, uso e manutenzione di tali DPI.
La norma UNI 11719:2018 approfondisce e precisa tre concetti:
L’adeguatezza è legata al rischio presente nel luogo di lavoro e un APVR adeguato rappresenta una valida protezione del lavoratore; l’adeguatezza è valutata al momento della scelta dell’APVR ed è legata alla valutazione del rischio.
L’idoneità è invece un concetto legato al singolo lavoratore che dovrà indossare l’APVR; è valutata in sede di scelta ma necessita anche di una prova di adattabilità del facciale a tenuta al volto del singolo lavoratore tramite delle prove denominate Fit Test, indipendentemente dall’attività svolta.
Esistono due tipologie di Fit Test, qualitativo e quantitativo:
La norma prevede che la prova vada utilizzata come controllo iniziale dell’abbinamento di un facciale ad un lavoratore e, successivamente, va ripetuta periodicamente, con cadenza almeno triennale e comunque qualora cambi l’APVR o avvengano significativi cambiamenti della fisionomia del volto del portatore (ad es. interventi chirurgici, importanti variazioni di peso).
La nostra azienda offre un servizio di Fit Test quantitativo altamente qualificato, svolto secondo il metodo del conteggio delle particelle, eseguito da professionisti competenti in materia e con attrezzature tecnologicamente predisposte ad eseguire prove di tenuta sicure ed affidabili, in conformità anche alle misure anti contagio (Protocollo Covid) attraverso ad esempio l’uso di accessori usa e getta, processi di sanificazione, ecc. Al termine del servizio viene rilasciato un report redatto dai nostri tecnici, che certifica l’adattabilità degli APVR a tenuta rispetto al volto del singolo lavoratore, la prova di fatto permette anche di eseguire un retrainig sulle corrette modalità per indossare l’Apvr.
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