La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta all’interpello n. 1 del 6 febbraio afferma che nel caso di lunga malattia la visita medica precedente al rientro va effettuata solo per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, al fine di verificare la loro idoneità alla mansione.
A causa di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, occorre verificare l’idoneità alla mansione. È stato chiesto alla commissione, a fronte di differenti applicazioni, di fornire un’interpretazione univoca della norma per chiarire se un soggetto, anche se non esposto ad alcun rischio lavorativo - chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT -, debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.
La commissione richiama l’articolo 18 del Dlgs 81/2008, che affida al datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nonché di:
Ricorda inoltre l’orientamento, confermato dalla sezione lavoro della corte di cassazione, secondo cui la “ripresa del lavoro” è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le attività, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità”.
Pertanto, la commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificarne l’idoneità alla mansione.