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Green pass in azienda: regole da seguire

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 contenente l’estensione del Green Pass nel mondo del lavoro pubblico e privato.

L’obbligo di utilizzo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro entrerà in vigore il 15 ottobre e resterà valido almeno fino al 31 dicembre e coinvolgerà tutte le tipologie di aziende, sia pubbliche che private e tutti i lavoratori, anche autonomi e professionisti.

Il Datore di Lavoro deve effettuare il controllo della Certificazione Verde con le modalità previste dal D.P.C.M. 17/06/2021:

  • I controlli devono essere eseguiti prioritariamente all’atto dell’ingresso in azienda (ciò dipende dall’organizzazione aziendale) procedendo anche a campione;
    Si suggerisce di inviare tempestivamente una mail/comunicazione a tutto il personale interno e ai fornitori circa le modalità di controllo del Green Pass definite in azienda, precisando che la sostituzione/falsificazione del Green Pass comporta un reato penale per uso di atto falso/falsità materiale.
  • Individuare ed incaricare formalmente il personale addetto al controllo della certificazione verde (compilare l’Allegato n. 2 Conferimento di delega, in allegato alla presente news).
  • L’incaricato, a tale scopo, potrà utilizzare la App VerificaC19 o dispositivo che rispetti i requisiti richiesti (QR Code, sistema che mostri graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa etc..). L’incaricato deve ricevere dal Datore di lavoro precise istruzioni allegate alla nomina indicate nel conferimento di delega.
  • Il controllo della certificazione deve essere effettuata dal Datore di Lavoro nei confronti di chiunque svolga la prestazione lavorativa all’interno della propria azienda, anche sulla base di contratti esterni (non solo ai dipendenti, ma anche a collaboratori, fornitori etc..).

    NOTA BENE: Il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di lavoro (nel decreto non si fa infatti riferimento al lavoro agile o al telelavoro).

    Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”

    Nel Decreto-Legge, viene indicato che, in caso di mancata adozione delle misure organizzative per la verifica della Certificazione Verde, il Datore di Lavoro è sanzionabile con una multa da 400 a 1.000 euro.

    Per i lavoratori trovati senza idonea documentazione Green Pass o apposita esenzione, è prevista la sanzione da 600 a 1.500 euro.

    Chi non ha il green pass e non può accedere ai luoghi di lavoro, è invece considerato assente ingiustificato, ma non è sospeso; lo è solo in aziende private con meno di 15 dipendenti per agevolarne la sostituzione (è comunque esclusa la possibilità di licenziamento).

    LEGGI LE REGOLE DA RISPETTARE oltre alle attività ed ai servizi dove è richiesta la Certificazione Verde e SCARICA IL CONFERIMENTO CON DELEGA PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS.

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