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RIFIUTI, IMPIANTI IN SICUREZZA

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Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 2022, gli impianti di gestione rifiuti sono tenuti ad adeguarsi al nuovo quadro delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Il DM si applicherà alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del testo, ovvero il 9 novembre 2022, esattamente 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Da un lato dunque, le nuove attività sono chiamate al rispetto delle nuove regole, dall’altro, quelle già esistenti, devono allineare la propria realtà al rinnovato quadro normativo. In particolare, per quanto riguarda quest’ultime, il Legislatore ha effettuato un’ulteriore distinzione, individuando due categorie di attività per le quali sia incompatibile un adeguamento parziale alla nuova normativa.

La prima categoria è rappresentata da quelle realtà che intendono continuare ad adottare misure diverse da quelle indicate nel neo decreto, sempre però nell’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi.

La seconda categoria invece è rappresentata da quelle attività che decidono di adeguarsi interamente alla normativa.

Le norme tecniche del decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

Il neo DM impone il rispetto di nuove regole tecniche verticali recate dal suo allegato 1 in combinazione con le norme tecniche del DM 3 agosto 2015, e si va ad inserire nella riformulazione della disciplina antincendio, unitamente all’entrata in vigore di altri decreti (il DM 01/09/2021, il DM 02/09/2021 e il DM 03/09/2021) che sono andati a modificare le misure generali in materia di impianti e sicurezza antincendio.

Relativamente al DM del 1 settembre 2021 (il cosiddetto “Decreto Controlli”, il quale introduce i nuovi criteri generali per il controllo e la manutenzione delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio), è opportuno sottolineare che il Ministero dell’Interno ha annunciato la proroga di un anno alla sua entrata in vigore.

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