Secondo la
sentenza n. 2847 dell’8 aprile 2021 del Consiglio di Stato, nel caso in cui un terreno sia affidato a terzi per attività che riguardino la gestione dei rifiuti, dopo la riconsegna del bene, sarebbe il proprietario del terreno stesso ad essere chiamato a rispondere in caso di sito inquinato.
IL FATTO
Il caso riguarda un terreno affittato ad un comune per la realizzazione e gestione di una discarica, con la clausola di obbligo di ripristino ambientale, a chiusura della stessa, da parte del concedente. Dopo anni dalla restituzione del terreno al proprietario, le intemperie e il dilavamento del materiale presente nella vasca a cielo aperto, avevano inquinato un corso d’acqua contiguo utilizzato per l’irrigamento dei campi agricoli.