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D.L. 21 ottobre 2021, n. 146: ulteriori misure a tutela del lavoro

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 215/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che introduce importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008

La legge è entrata in vigore il 21.12.2021 e gli articoli che modificano il Testo Unico sono:

  • Art. 13 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Art. 13 bis – Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche 

In particolar la legge in questione, per quanto riguarda i preposti, identifica:

  • la definizione di preposto;
  • i compiti e l’obbligo di nomina formale;
  • la formazione e la verifica dell’efficacia della formazione.

Di seguito si riporta una sintesi degli stessi:

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

  - L’Ispettorato del Lavoro acquisisce potere di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non più solo nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.
 

PREPOSTI

  - Tra gli obblighi del datore di lavoro è stato inserito quello di nominare il/i preposto/i.

  - Tra gli obblighi del preposto sono state inserite le seguenti voci:
a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
fbis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
   

FORMAZIONE

Entro il 30.06.2022 la Conferenza Stato Regioni emetterà un nuovo accordo che accorpa, rivisita e modifica gli accordi precedenti in materia di formazione, in particolare:
- individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione per il datore di lavoro (anche non RSPP);
- modalità di verifica dell’apprendimento a fine corso (per tutti i corsi) e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

  Nuova definizione di addestramento:
-  L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

  Formazione preposto:
Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
   

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui all’art. 18 comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
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