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Dl 146/2021: SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER VIOLAZIONI NORME DI SICUREZZA

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L’INL ha emanato la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, con la quale fornisce chiarimenti sulle novità del Dl 146/2021, relativamente alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riguardo all’articolo 14 del Dlgs 81/2008 che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nella circolare si ribadisce il bisogno di aumentare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche per sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte.

Le attività ispettive dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I del Dlgs 81/2008, sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di lavoro irregolare.

Per le violazioni di cui all’Allegato I, si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
    Il provvedimento di sospensione può essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR.
    Nell’ ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
    Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
    Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procede con l’adozione del provvedimento di sospensione.
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
    Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
    Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso.
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
    L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
    La mancata elaborazione del POS sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
    La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
    La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
    La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
    Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla tabella 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
    Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla tabella 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
    Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
    Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi.

Si rimanda alla Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 per ulteriori approfondimenti.

Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021
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