Secondo la Cassazione, sez. IV pen. con la sentenza 22 novembre 2023, n. 46855, il preposto che non abbia sospeso i lavori, nonostante l'assenza di idonee misure di sicurezza in cantiere contro la caduta dall'alto, risponde del reato di omicidio colposo per l’infortunio mortale dell’operaio.
Il caso riguarda il decesso di un operaio all’interno di un cantiere; durante lo svolgimento di lavori di rimozione di circa 8.000 mq. di lastre di eternit, l’uomo cadde da un’altezza di circa dieci metri riportando gravissime lesioni, che ne causarono la morte.
Il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia hanno ritenuto responsabile dell’infortunio il capocantiere (ma non è chiaro se è stata riconosciuta la responsabilità anche ad altri soggetti) del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche (art.589 cod. pen.), condannandolo alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.
Secondo i Giudici l’imputato nella sua qualità di capocantiere, quindi, di preposto era tenuto ad osservare diversi obblighi, tra cui quelli previsti dall’art.19 D.Lgs. n.81/2008, nonché dagli artt.111, 115 e 148 dello stesso decreto, finalizzati alla prevenzione delle cadute dall’alto.
Il capocantiere ha proposto ricorso per cassazione, facendo presente che, in effetti, non ricopriva la qualità di preposto e, per altro, non aveva nemmeno percepito un compenso per tale incarico. Il ricorso è stato respinto perché ritenuto infondato, facendo rilevare, in primo luogo, che erano stati accertati numerosi elementi che dimostravano che l’imputato ricopriva tale posizione di garanzia, tra cui il sovraintendimento sullo svolgimento delle attività lavorative all’interno del cantiere.
I Giudici hanno sottolineato che l’indicazione del nominativo dell’imputato come preposto dell’impresa esecutrice era riportato anche nel piano operativo di sicurezza (POS).
Pertanto lo stesso era tenuto ad adempiere agli obblighi di controllo e d’intervento previsti a suo carico della citata disciplina.
Il preposto aveva fatto proseguire i lavori, in condizioni di pericolo per l’assenza di presidi di sicurezza, fino alla verificazione del sinistro, nonostante, il giorno precedente, fosse stato informato verbalmente dal responsabile per la sicurezza del cantiere della necessità di sospendere i lavori, stante l'assenza di idonee misure di sicurezza contro la caduta dall'alto.
Occorre tenere presente che i fatti risalgono a prima dell’entrata in vigore del D.L. n.146/2021 (che ha previsto una definizione più puntuale dei compiti del preposto), ma, come si può rilevare, i Giudici già davano degli obblighi del preposto contenuti nell’art.19 del D.Lgs. n.81/2008, questa precisa interpretazione.