Si può rinviare la sospensione dell’attività d’impresa prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 per motivi tecnici, sanitari e produttivi. Questo è quanto viene reso noto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1159 del 7 giugno 2022 che sottolinea come la mancata adozione del provvedimento di sospensione sia da considerarsi l'extrema ratio qualora dalla stessa derivino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Casi in cui lo Stop è rinviato. Lo stop può essere rinviato quando c’è un rischio per la
pubblica incolumità, ad esempio la sospensione dei “servizi pubblici” come l’attività di
trasporto o la fornitura di energia elettrica.
Oppure la raccolta di frutta matura o l’accudimento degli animali sono attività che, se
cessate immediatamente, possono comportare, nel primo caso, perdite all’azienda e nel
secondo caso, rischi di natura igienico-sanitari.
Per sospensione dell’attività lavorativa, non si intende il singolo turno ma tutto il ciclo
produttivo in corso, dalla cui interruzione possono derivare conseguenze negative.
Casi in cui non vi possono essere deroghe. La continuazione dell’attività deve avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e sicurezza. Pertanto, ad esempio, l’attività lavorativa in nero non potrà continuare.